Legge di Bilancio per l'anno 2021 di interesse per le persone con disabilità

 

Misure della legge di Bilancio per l'anno 2021 di interesse per le persone con disabilità, loro familiari e associazioni.

MISURE DELLA LEGGE DI BILANCIO PER L’ANNO 2021 DI INTERESSE PER LE PERSONE CON DISABILITÀ, LORO FAMILIARI E ASSOCIAZIONI.

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ASSEGNO UNIVERSALE E SERVIZI ALLA FAMIGLIA (Art. 1, commi 2, 3 e 7 l. 178/2020)

Le misure adottate, in breve

Con la legge di bilancio 2020 (art. 1, c. 339, Legge n. 160/2019), era stato istituito il "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia", con una dotazione pari a 1 miliardo e 44 milioni di euro per l'anno 2021, e a 1 miliardo e 244 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, al fine di dare attuazione ad interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia con il riordino e la sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli (anche assorbendo nel fondo, per esempio, il bonus asilo nido).

Al tempo stesso, con tale Fondo, si dovrebbe provvedere, altresì, a finanziare (secondo il Disegno di legge n. 1892 in discussione in Senato, dopo l’approvazione alla Camera nel luglio 2020), il c.d. “assegno unico e universale per figli a carico”, consistente  - in sostituzione delle attuali agevolazioni fiscali (detrazioni per figli a carico, assegni familiari cc.) - in un assegno mensile per ciascun figlio a carico, minore o infra-ventunenne, frequentante un corso scolastico, di formazione professionale o universitario, ovvero ancora con disabilità (in questo caso indipendentemente dall’età, così come ottenuto da Fish durante i lavori parlamentari alla Camera*).

Solo relativamente al bonus bebè (assegno di natalità), ancora per l’anno 2021, occorre considerare quanto previsto nel successivo articolo 65.

Secondo il comma 7 dell’articolo 2, il Fondo per l’assegno unico è incrementato per l’anno 2021 di 3 miliardi e 12,1 milioni di euro, giungendo in totale alla somma di 4 miliardi e 66,1 milioni di euro. Ma al tempo stesso, si dà atto dell’istituzione di un’ulteriore quota che varierà tra i 5 miliardi ed i 6 miliardi di euro a decorrere dall’anno 2022 da destinare all’assegno universale e servizi per la famiglia, a fronte della previsione di risorse complessive derivanti da interventi in materia di riforma fiscale per 8 miliardi per l’anno 2022, e 7 miliardi a decorrere dal 2023.

 *N.B. Nel testo approvato alla Camera dei Deputati sull’ “assegno unico e universale” è stata accolta la richiesta secondo la quale tale contributo, tra l’altro maggiorato per i figli con disabilità, non sia considerato per la richiesta e per il calcolo di altre prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali, e di altri benefici e prestazioni sociali previste da altre norme in favore di figli con disabilità.

 

Il testo della legge di bilancio

Comma 2 - Al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui una quota non inferiore a 5.000 milioni di euro e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 è destinata all'assegno universale e servizi alla famiglia. I predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.

Comma 3 - Al Fondo di cui al comma 2 sono destinate altresì, a decorrere dall'anno 2022, fermo restando il  rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, risorse stimate come maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo.

Comma 7 - Il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia e altre misure correlate, di cui al comma 339 dell'articolo 1 della legge 27dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 3.012,1 milioni di euro per l'anno 2021.

 

SUPER BONUS PER RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE  (Art. 1, comma 66, l. 178/2020)

Le misure adottate, in breve

Si estende il super bonus (la detrazione del 110% della spesa), fino ad oggi solo per gli interventi di efficienza energetica e antisismici introdotto dal Decreto Rilancio del 2020, anche agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere  architettoniche aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla  realizzazione  di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia  adatto  a  favorire  la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone con disabilità in situazione di  gravità,  ai  sensi  dell'articolo  3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, oltre che per gli anziani ultra-sessantacinquenni. Per poter fruire del super bonus, gli interventi dovranno essere eseguiti entro il 30 dicembre 2022.

Occorre specificare che gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lett. "e" del TUIR) per rientrare nel Superbonus dovranno essere eseguiti  sempre "insieme ad almeno uno degli interventi principali [detti "trainanti"] cioè, di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico.

Tale interpretazione sembrerebbe confermata anche dalla pagina web  aggiornata ad oggi dell'Agenzia dell'Entrate e di cui vi riportiamo il collegamento:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus-110%25

Si rende poi necessario chiarire quali saranno gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche all'interno degli alloggi che potranno essere ricompresi nel Superbonus, in quanto la specificazione riportata dalla norma è ancora poco chiara.

 

Il testo della legge di bilancio

Comma 66 - All'articolo 119 del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:  

1) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite  dalle seguenti: «30 giugno 2022» e dopo le parole: «di pari  importo»  sono inserite le seguenti: «e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022»;

2) alla lettera a), dopo il primo periodo è inserito il  seguente: «Gli interventi  per  la  coibentazione  del  tetto  rientrano  nella disciplina agevolativa, senza  limitare  il  concetto  di  superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente»;

b) al comma 1-bis  è aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo: «Un'unità immobiliare può ritenersi  "funzionalmente  indipendente" qualora sia dotata di  almeno  tre  delle  seguenti  installazioni  o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per  l'approvvigionamento idrico; impianti  per  il  gas;  impianti  per  l'energia  elettrica; impianto di climatizzazione invernale»;

c) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:   «1-quater.  Sono  compresi  fra  gli  edifici  che  accedono   alle detrazioni di cui al presente articolo anche  gli  edifici  privi  di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di  copertura, di uno o più muri perimetrali, o di  entrambi,  purché  al  termine degli interventi, che devono comprendere anche  quelli  di  cui  alla lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e  ricostruzione o di  ricostruzione  su  sedime  esistente,  raggiungano  una  classe energetica in fascia A»;

d) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nei limiti di  spesa previsti, per ciascun  intervento  di  efficienza  energetica,  dalla legislazione vigente,»  sono  inserite  le  seguenti:  «nonché  agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1,  lettera  e),  del testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di  persone  di età superiore a sessantacinque anni,»;

Omissis

 

CONTRIBUTI AD ENTI DEL TERZO SETTORE  (Art. 1, commi 156, 369 e 370,  l. 178/2020)

Le misure adottate, in breve

Con la norma in esame si riconoscono alla Federazione Italiana Superamento per l’Handicap (FISH), solo per l’anno 2021 ed al fine di garantire l’attività di inclusione sociale delle persone con disabilità secondo i principi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ulteriori 400.000 euro rispetto ai 400.000 annui, già spettanti per la sua attività di promozione sociale per gli anni 2020-2021-2022. All’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti (UICI), è concesso un contributo di 1 milione di euro per l’anno 2021, senza però alcuna finalità specifica. All’Ente Nazionale per la protezione ed assistenza dei sordomuti (ENS), è concesso un contributo di 1 milione di euro per l’anno 2021 per il suo sostentamento.

 

Il testo della legge di bilancio

Comma 156 - Al fine di garantire le attività di inclusione sociale delle persone con differenti disabilità in base agli obiettivi e ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, il contributo di cui al comma 337 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è integrato di ulteriori 400.000 euro per l'anno 2021.

Comma 369 - All’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti (UICI) è concesso un contributo di 1 milione di euro per l’anno 2021.

Comma 370 - Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021.

 

FONDI PER BAMBINI CON MALATTIE ONCLOGICHE E PER L’ALZHEIMER (Art.1, commi 329 e 330,  l. 178/2020)

Le misure adottate, in breve

FONDO PER ASSOCIAZIONI CHE OPERANO IN FAVORE DI BAMBINI CON PATOLOGIE ONCOLOGICHE E FAMIGLIE: Con la Legge di bilancio di previsione per l’anno 2018 si era istituito un fondo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 5 milioni di euro per l’anno 2020 da destinare ad associazioni che svolgono assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria a bambini con patologie oncologiche e loro famiglie. Oggi il fondo viene stabilizzato a 5 milioni di euro annui.

FONDO PER L’ALZHEIMER: È istituito un Fondo per l’Alzheimer e le demenze con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,2022 e 2023. Tale Fondo servirà per finanziare le linee di azione previste dalle Regioni e Province Autonome in applicazione del “Piano Nazionale demenze - Strategie per la promozione e il miglioramento degli interventi assistenziali nel settore delle demenze” e per finanziare gli investimenti effettuati dalle Regioni e Province Autonome anche per l’acquisto di apparecchiature mediche volte alla diagnosi precoce, trattamento e monitoraggio dei pazienti con malattia di Alzheimer.

Il testo della legge di bilancio

Comma 329 - La dotazione del fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stabilita in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Comma 330 - Al fine di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e di garantire la diagnosi precoce e la presa incarico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo, denominato «Fondo per l'Alzheimer e le demenze», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

 

FONDO PER INTERVENTI LEGISLATIVI A FAVORE DEI CAREGIVER (Art. 1, comma 334,  l. 178/2020)

Le misure adottate, in breve

È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare, come definito al comma 255, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre2017, n. 205, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Si ritiene innanzitutto utile ricostruire l’annosa questione del Fondo caregiver, per poi fare alcune ulteriori considerazioni.

1. La legge n. 205/2017 (c.d. legge di bilancio per l’anno 2018) aveva previsto, nell’articolo 1 comma 254, l’istituzione del “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare”, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020, per permettere quindi di creare una copertura finanziaria per “interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare”;

2. La medesima legge, nel successivo comma 255, aveva altresì fornito, ai fini dell’individuazione dei beneficiari degli interventi legislativi sopra detti, una prima definizione legislativa di caregiver familiare (tutt’oggi ancora in vigore) ricollegando lo stesso alla “persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

3. Però, il decreto legge n. 86/2018, convertito in Legge n. 97/2018 (e contenente il riordino delle competenze di alcuni Ministeri e di interventi in tema di famiglia e disabilità), nel trasferire la gestione del Fondo dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha diversamente finalizzato le risorse del ridetto Fondo, prevedendo che queste fossero destinate ad “interventi” in favore dei caregiver, elidendo dalla precedente legge n. 205/2017 il riferimento al fatto che tali interventi dovessero essere “legislativi” e quindi volti a dare una compiuta e stabile disciplina alla materia, fornendo tra l’altro un quadro di interventi di base statale e omogeneo su tutto il territorio nazionale.

4. Viceversa, con il decreto n. 86/2018, si è stabilito che le risorse del Fondo fossero ripartite tra le regioni secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio, ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata.

5. Nel frattempo, la legge n. 145/2018 (c.d. legge di bilancio per l’anno 2019) ha stabilito nell’art. 1, comma 483, l'incremento di 5 milioni di euro del Fondo sopra detto per ciascun anno del triennio 2019-2021, precisando, nel successivo comma 484, che le somme non utilizzate nel singolo esercizio finanziario fossero comunque state riassegnate al medesimo Fondo.

6. Fino ad oggi non sono stati utilizzati quindi ben 70 milioni di euro (20 milioni del 2018, 25 milioni del 2019 e 25 milioni del 2020), né per attivare gli interventi “legislativi” precedentemente previsti, né per attivare “degli interventi secondo distribuzione regionale, ma il 16 ottobre 2020, in sede di Conferenza Unificata, è stato espresso il parere favorevole sul decreto di riparto di 68.314.662,00 euro del "Fondo per il sostegno e il ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare" tra le Regioni che dovranno utilizzarlo per interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare, secondo i seguenti criteri e priorità:

- ai caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima, come definita dall'art. 3 del decreto 26 settembre 2016;

- ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali comprovata da idonea documentazione;

- a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.

Tale quadro porta quindi a considerare che si era scelto in questi ultimi mesi, pur comprensibilmente, in un certo qual modo di allocare subito alle regioni le risorse accumulate fino ad oggi per dare risposte alla situazione emergenziale, ma il timore è che le Regioni, ricevute tali somme, le utilizzino ripartendole tra i vari beneficiari senza invece attivare seri percorsi di presa in carico, col rischio quindi che le risorse, se non inquadrate all’interno di un più ampio sistema di interventi per quella data persona e per quel dato caregiver o per un certo territorio, risultino un “contentino” polverizzato tra svariate decine di migliaia di persone che esaurisca la sua efficacia nel giro di poche settimane.

La novità è che nel disegno di legge di bilancio per l’anno 2021 si parla di nuovo di Fondo caregiver per “interventi legislativi” mettendo 30 milioni per l’anno 2021, 25 milioni per ciascuno degli anni 2021-2022-2023.

Sicuramente però occorrerà un fondo di ben altre dimensioni visto che si pensano interventi statali che non possono non partire da una serie tutela previdenziale ed assicurativa per i caregiver e considerare come imprescindibili i seguenti punti:

1. valorizzazione del caregiver quale perno attorno a cui far ruotare servizi, interventi, prestazioni da garantire alla persona con disabilità all’interno di un più ampio progetto di vita della stessa, che permetta a quest’ultima di vivere tutti i suoi ambienti di vita con i giusti supporti e sostegni, incluso quello del suo caregiver;

2. concreti interventi di supporto al caregiver, onde consentirgli di poter essere realmente il “facilitatore” della persona con disabilità nella fruizione dei vari servizi e nella partecipazione nella società, permettendogli di avere a sua volta spazi personali (tutelando anche il diritto a perseguire propri interessi e sviluppi lavorativi e/o familiari) o tutele di tipo previdenziale ed assicurativo che fungano da contrappesi alla dedizione, alle rinunce e ai rischi che il caregiver vive nella sua costante attività di cura ed assistenza;

3. libertà di scelta da parte della persona con disabilità del familiare che debba assumere la qualifica di caregiver, nel novero di quelli più strettamente legati ad esso (semmai anche da un rapporto di convivenza, come si dirà meglio infra);

4. evitare il rischio di rendere il rapporto persona con disabilità/caregiver esclusivo e quindi segregante ed a rischio di emarginazione sociale;   

5. evitare per lo stesso caregiver forme di isolamento familiare, l’abbandono dell’attività lavorativa e la marginalizzazione sui posti di lavoro e nelle relazioni sociali causate dall’attività del prendersi cura;

6. maggiore attenzione per i caregiver di lunga durata (soprattutto i genitori di persone con disabilità) che prestano tale attività per una gran parte della propria vita, rispetto a chi svolge attività di cura per una piccola fase della propria vita per una malattia, pur a volte infausta, dall’andamento però abbastanza rapido o di medio termine (alcuni mesi/anni), per cui si riesce in tal periodo comunque a contenere, seppur con grandi sacrifici e con alcune agevolazioni previste dal nostro sistema (congedo biennale dal lavoro, ecc..) l’intero assetto personale e familiare;

7. evitare che il sistema di welfare arretri delegando (se non addirittura “scaricando”) sul caregiver l’intero carico assistenziale e di promozione di sviluppo della persona con disabilità, a fronte semmai del riconoscimento di alcuni benefici fiscali o di una semplice indennità in favore di quest’ultimo;

8.        previsione di sistemi di intervento compensativi o di emergenza nel caso di circostanze eccezionali (ricovero ospedaliero urgente del caregiver) ovvero di eventi di grande impatto come quello pandemico (con isolamento in caso del caregiver e suo familiare) o di cataclismi naturali (terremoti o altre situazioni di emergenza naturale).

 

Il testo della legge di bilancio

Comma 334 - È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare, come definito dal comma 255 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

 

PIATTAFORMA DIGITALE PER L’INCLUSIONE DELLE PERSONE  CON DISABILITÀ (Art. 1, commi 341, e 342 e 343 l. 178/2020)

Le misure adottate, in breve

Entro il 31 dicembre 2021 deve essere attivata una piattaforma di raccolta delle firme digitali per raccogliere le richieste di referendum da parte dei cittadini, al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità. Si crea pertanto un fondo ad hoc di 100.000 euro annui a decorrere dal 2021.

 

Il testo della legge di bilancio

Comma 341 - Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e di garantire loro il diritto alla partecipazione democratica, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, destinato alla realizzazione di una piattaforma di raccolta delle firme digitali da utilizzare per gli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Comma 342 - La dotazione del fondo di cui al comma 341 è determinata in 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Comma 343 - La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l'entrata in funzione della piattaforma di cui al comma 341 entro il 31 dicembre 2021.

 

ACCESSO ALLA PENSIONE (art. 1, comma 346, l. 178/2020)

Le misure adottate, in breve

Continuano ad applicarsi le disposizioni antecedenti alla legge “Fornero” sull’accesso alla pensione ancora per altri 2.400 unità che hanno maturato i requisiti della precedente disciplina successivamente al 31.12.2011 e che abbiano almeno uno dei requisiti indicati dal comma 346 dell’articolo 1 della legge di bilancio. Tra tali requisiti, vi è quello di essere lavoratori che nel 2011 avevano fruito, anche in parte, del congedo biennale per l’assistenza, e che entro il dicembre 2021 perfezioneranno i requisiti utili per la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la normativa previgente alla Fornero.

 

Il testo della legge di bilancio

Comma 346 - Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 2.400 unità, ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 appartenenti alle seguenti categorie:

a) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 201 del 2011;

b) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

c) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) ed), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

d) lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 

n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

e) con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centoventesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.

 

CONTRIBUTO PER MAMME DISOCCUPATE O MONOREDDITO  (Art. 1, commi 365 e 366 , l. 178/2020)

Le misure adottate, in breve

Alle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%, è concesso un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, nel limite massimo di spesa per lo Stato di 5 milioni di euro per ciascuno dei 3 anni.  Con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 1 marzo 2021, saranno stabiliti i criteri per l’individuazione dei destinatari e le modalità di presentazione della domanda.

Ci si chiede, vista la progressiva equiparazione dei ruoli genitoriali (vedasi il congedo obbligatorio per paternità in base a direttive comunitarie), perché limitarlo solo alle “mamme”? Non si comprende neppure il criterio in base al quale si differenziano le mamme “disoccupate” (ossia al momento senza attività lavorativa pur avendola avuta nel passato) che potrebbero accedere a tale misura, dalle mamme “inoccupate” (ossia che non hanno mai avuto la possibilità di svolgere un’attività lavorativa, specie per la loro attività decennale di caregiver).

Tra l’altro, il timore è che la misura possa scontentare un po' tutti, vista l’assoluta irrisorietà del Fondo, ossia 5 milioni di euro annui, che andrebbero a coprire al massimo 833 destinatari, se questi avessero tutti il contributo massimo di 500 euro mensili oppure a coprire più destinatari con una decurtazione progressiva sicuramente molto alta, col rischio allora sì di avere una somma che serva solo ad alleviare in maniera assolutamente minima quel nucleo familiare, ma non ad affrancarlo dalla necessità di maggiore assistenza.

 

Il testo della legge di bilancio

Comma 365. Alle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei  familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, è concesso un  contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. A tale fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 che costituisce limite massimo di spesa.

Comma 366 - Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri per   l'individuazione dei destinatari e le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso anche al  fine  del  rispetto del limite di spesa di cui al comma 365.

 

OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ  (Art. 1, comma 367, l. 178/2020)

Le misure adottate, in breve

Occorre innanzitutto ricordare che l’Italia ha ratificato, con Legge n. 18/2009, la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità; nella medesima legge ha previsto l’istituzione di un Osservatorio che promuovesse l’attuazione dei principi della Convenzione Onu nel nostro Paese, anche predisponendo un Piano Biennale di azione governativa per la promozione dei diritti delle persone con disabilità, e curasse anche la raccolta di dati statistici per illustrare la condizione delle persone con disabilità.

Al tempo stesso, con DPCM del 21.10.2019, è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, che cura gli adempimenti necessari per la realizzazione degli interventi connessi all'attuazione delle politiche volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, e a favorire la loro piena ed effettiva partecipazione ed inclusione sociale, nonché la loro autonomia; cura la gestione e il supporto amministrativo per il funzionamento e l'esercizio dei compiti dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità; svolge le attività istruttorie connesse all'adozione degli atti, anche normativi, di competenza in materia di disabilità; svolge l'attività istruttoria ai fini della promozione di intese in sede di Conferenza unificata dirette a sviluppare una governance coordinata tra i diversi livelli di governo delle prestazioni e dei servizi socio-sanitari ed educativi in favore delle persone con disabilità.

Con la norma in esame, la Segreteria Tecnica dell’Ufficio Politiche in favore delle persone con disabilità che supporta l’Ufficio stesso e l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, potrà avvalersi fino ad un massimo di 10 esperti, per un importo per ciascun anno non superiore a 700.000 euro onnicomprensivi.

 

Il testo della legge di bilancio

Comma 367. Per continuare ad assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, e all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, la segreteria tecnica già costituita presso la soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 ottobre 2018, già prorogata ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2023.

 

REDDITO DI CITTADINANZA  (Art. 1, comma 371, l. 178/2020)

Le misure adottate, in breve

La legge istitutiva del reddito di cittadinanza aveva previsto che per l’anno 2021 ci fosse una spesa di 7 miliardi e 391 milioni di euro, e per l’anno 2022 ci fosse una spesa di 7 miliardi e 245,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. La norma oggi prevede un incremento di 196,3 milioni di euro per l’anno 2021 (arrivando così a 7 miliardi e 593,3 milioni di euro) ed un incremento di 473,7 milioni di euro per l’anno 2022 (arrivando così a 8 miliardi e 67 milioni di euro).

 

Il testo della legge di bilancio

Comma 371 - L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma si provvede mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

 

INDENNIZZI PER PERSONE DANNEGGIATE DA VACCINAZIONI OBBLIGATORIE O TALIDOMIDE (Art. 1, commi 440 e 441, l. 178/2020)

Le misure adottate, in breve

Vengono allocate maggiori risorse per il riconoscimento amministrativo (evitando giudizi) della rivalutazione dell’indennizzo dovuto alle persone danneggiate da vaccinazioni obbligatorie e talidomide, anche nella sua componente di indennità integrativa speciale (doverosa in base ad una decisione della Corte Costituzionale del 2011, a cui però l’Amministrazione non aveva dato seguito).

Al tempo stesso si vanno a stabilire maggiori risorse anche per il riconoscimento dell’indennizzo per i danni da talidomide ai nati nel 1958 e nel 1966 (conformemente a quanto indicato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 55/2019), essendo prima riconosciuti indennizzi solo per quelli nati tra il 1959 ed il 1965.

Quindi, da una parte si integrano gli indennizzi già riconosciuti, e dall’altra si allarga la platea dei beneficiari. 

N.B. Rimane ferma la previsione di cui al successivo comma 821, con cui si crea una dotazione di ulteriori 50 milioni di euro per la compartecipazione statale agli indennizzi pagati dalle regioni per i danni derivanti da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie, di competenza regionale dal 1998.

 

Il testo della legge di bilancio

Comma 440 - Al fine di adeguare gli indennizzi, quale spesa obbligatoria, dovuti ai sensi delle leggi 29 ottobre 2005, n. 229, e 24 dicembre 2007, n. 244, rispettivamente a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da talidomide, il Ministero della salute è autorizzato a corrispondere agli aventi diritto le maggiori somme derivanti dalla rivalutazione dell'indennità integrativa speciale relativa alla base di calcolo degli indennizzi di cui alle citate leggi n. 229 del 2005 e n. 244 del 2007, per un ammontare annuo pari a euro 9.900.000, a decorrere dall'anno 2021, per l'adeguamento dei ratei futuri.

Comma 441 - Il Ministero della salute è autorizzato a corrispondere le somme dovute a titolo di arretrati maturati dagli aventi diritto a seguito della rivalutazione dell'indennità  integrativa speciale di cui al comma 440, nonché gli arretrati dell'indennizzo di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, dovuti dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 244 del 2007 per i titolari nati nel 1958 e nel 1966, fino a un ammontare annuo pari a euro 71.000.000 per gli anni dal 2021 al 2023. Gli arretrati sono corrisposti nel termine di prescrizione ordinaria di dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute è incrementato di euro 71.000.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

 

FONDO PER VACCINAZIONE ANTI-COVID  (Art. 1, commi 447 e 448, l. 178/2020)

Le misure adottate, in breve

Per l’anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della Salute, è istituito un Fondo con una dotazione di 400 milioni di euro da destinare all’acquisto dei vaccini anti SARS-COV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID19.

Non si comprende quanta popolazione possa coprire la somma stanziata.

Soprattutto occorre prevedere la priorità nell’accesso ai vaccini ed ai farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19 alle persone residenti in strutture e ai loro operatori, vista la più alta probabilità di contatto e di contagio.

 

Il testo della legge di bilancio

Comma 447 - Per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.

Comma 448 - Per l'acquisto e la distribuzione nel territorio nazionale dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, il Ministero della salute si avvale del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

 

MISURE PER LE PERSONE CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO  (Art. 1, commi 455 e 456, l. 178/2020)

Le misure adottate, in breve

Il comma 402 della Legge 208 del 2015 aveva previsto l’istituzione di un “Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico”, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Ora il Fondo è incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2021 ed è stabilito che il previgente regolamento con cui erano stabiliti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo cambiano. Adesso bisognerà ripartire le risorse del Fondo (con nuovo regolamento da adottarsi entro il 31 marzo 2021) così:

1. 15% per lo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti le basi eziologiche, la conoscenza ed il trattamento dei disturbi dello spettro autistico, nonché le buone pratiche terapeutiche ed educative;

2. 25% per incremento delle strutture semiresidenziali e residenziali con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico, in grado di effettuare trattamenti o minori adolescenti ed adulti;

3. 60% per l’incremento del personale del SSN preposto all’erogazione delle terapie secondo le Linee Guida dell’ISS.

 

Il testo della legge di bilancio

Comma 455. Il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente: «402. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 401 del presente articolo nonché le disposizioni necessarie per la sua attuazione, prevedendo che le risorse del Fondo stesso siano destinate ai seguenti settori di intervento:

a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti le basi eziologiche, la conoscenza e il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nonché le buone pratiche terapeutiche ed educative;

b) per una quota pari al 25 per cento, all'incremento del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali, pubbliche e private,

con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico, in grado di effettuare il trattamento di soggetti minori, adolescenti e adulti; il contributo per le strutture private è erogato subordinatamente al conseguimento dell'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale;

c) per una quota pari al 60 per cento, all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all'erogazione delle terapie previste dalle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico dell'Istituto superiore di sanità».

456. Il regolamento di cui al comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dal comma 455 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

LAVORATORI FRAGILI, TUTELE E LAVORO AGILE  (Art. 1, comma 481, l. 178/2020)

Le misure adottate, in breve

Per il solo periodo 1 gennaio 2021 – 28 febbraio 2021, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in  possesso  di  certificazione  rilasciata  dai  competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti  da  patologie  oncologiche  o  dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi  i  lavoratori in possesso del riconoscimento di  disabilità  con  connotazione  di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della  legge  5  febbraio 1992, n. 104 (cc.dd. “lavoratori fragili”), la loro assenza dal  servizio/lavoro è giustificata ed è equiparata al ricovero ospedaliero, affinché non vi siano decurtazioni di sorta.

Per fruire di tale diritto occorre la prescrizione delle competenti autorità sanitarie, nonché del medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti  organi  medico-legali  di  cui sopra. 

Ai medesimi “lavoratori fragili” è riconosciuto nuovamente per il periodo 1 gennaio 2021 – 28 febbraio 2021   il diritto allo smart working  (visto che il precedente diritto scadeva il 31 dicembre 2020) anche  attraverso  l'adibizione  a diversa mansione  ricompresa  nella  medesima  categoria  o  area  di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti,  o  lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

 

Il testo della legge di bilancio

Comma 481 -  Le disposizioni dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

 

Il “Cura Italia” (D.L. 18/2020)

Art. 26 comma 2 -  Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in  possesso  di  certificazione  rilasciata  dai  competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti  da  patologie  oncologiche  o  dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi  i  lavoratori in possesso del riconoscimento di  disabilità  con  connotazione  di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della  legge  5  febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal  servizio  è  equiparato  al ricovero ospedaliero ed  è  prescritto  dalle  competenti  autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti  organi  medico-legali  di  cui sopra,  i  cui  riferimenti  sono  riportati,  per  le  verifiche  di competenza,  nel  medesimo  certificato.   Nessuna   responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico  di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. E' fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze  dal  servizio  di cui al presente comma.

Art. 26 comma 2-bis - A decorrere dal 16 ottobre e fino al  31  dicembre  2020,  i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa  in  modalità  agile,  anche  attraverso  l'adibizione  a diversa mansione  ricompresa  nella  medesima  categoria  o  area  di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti,  o  lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

 

CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE CHE ACCOLGONO ALUNNI CON DISABILITÀ  (Art. 1, comma 514, l. 178/2020)

Le misure adottate, in breve

Sotto il Governo Renzi si era istituito un fondo di 23,4 milioni di euro per fornire contributi alle scuole paritarie che accoglievano alunni con disabilità, secondo il duplice criterio del numero degli alunni con disabilità e della percentuale di alunni rispetto agli alunni complessivamente frequentanti la scuola stessa. Ora tale Fondo è incrementato di 70 milioni di euro e portato a ben 93,4 milioni di euro, riconoscendo quasi 8.000 euro per alunno. Occorre avere massima attenzione perché nelle scuole paritarie non si abbia un addensamento di alunni con disabilità, non esistendo più vincoli per numero di alunni con disabilità per classe, e riconoscendosi il contributo anche in base alla maggiore percentuale di alunni con disabilità rispetto al complessivo numero di iscritti.


Il testo della legge di bilancio

Comma 514.  Per l'anno 2021, il contributo di cui all'articolo 1-quinquies, comma  1,  del  decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di 70 milioni di euro.

 

DL  29  marzo  2016,  n.  42

Articolo 1-quinquies, comma 1 - A decorrere dall'anno 2017 è corrisposto un  contributo  alle scuole paritarie di  cui  alla  legge  10  marzo  2000, n. 62, che accolgono alunni con disabilità, nel limite di spesa di 23,4 milioni di euro annui.

1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito  secondo modalità e criteri definiti   con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare  entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tenendo conto, per ciascuna scuola paritaria, del numero degli alunni con disabilità accolti e della percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo  degli  alunni frequentanti.

 

INCREMENTO FONDI PER L’INCLUSIONE DEGLI STUDENTI DELL’AFAM  (Art. 1, comma 542, l. 178/2020)

Le misure adottate, in breve

I fondi per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica (AFAM) sono incrementati di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2021 per le attività amministrative e didattiche (incluso un tutor accademico esperto in didattica musicale inclusiva) in favore di studenti con disabilità, studenti con invalidità civile al 66% e studenti con DSA.

Ma anche se  le maggiori risorse avranno questa triplice finalità, tali risorse saranno assegnate secondo la norma solo considerando gli studenti con disabilità (laddove giova ricordarlo che gli studenti con DSA non sono considerati con disabilità).

 

Il testo della legge di bilancio

Comma 542.  Al  fine  di  consentire  anche  alle  istituzioni  dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)  di  dare  concreta attuazione ai servizi e alle  iniziative  in  favore  degli  studenti disabili di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n.  104, e degli studenti con invalidità superiore al 66  per  cento  nonché degli   studenti   con   certificazione   di    disturbo    specifico dell'apprendimento, a decorrere  dall'anno  accademico  2020/2021,  i fondi  per  il  funzionamento  amministrativo  e  per  le   attività didattiche delle istituzioni dell'AFAM sono incrementati di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno  2021,  ripartiti  tra  le  varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti disabili iscritti presso le stesse istituzioni, prevedendo anche l'inserimento di una figura di  tutor  accademico  esperto  in  didattica  musicale inclusiva e appositamente formato.

 

MISURE PER L’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ VISIVA  (Art. 1, comma 579, l. 178/2020)

Le misure adottate, in breve

Per far fruire dei prodotti editoriali anche per le persone con disabilità visiva (all’interno di una più ampia platea di “categorie deboli”), è assegnato un contributo di 100.00 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 alla Fondazione Libri Italiani accessibili. Mentre a decorrere dall’anno 2023 il contributo sarà pari ad euro 300.000 annui.

 

Il testo della legge di bilancio

Comma 579 - Al fine di garantire l'accesso e la fruizione dei prodotti editoriali a tutte le categorie deboli, in particolare alle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza, è assegnato un contributo aggiuntivo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 in favore della Fondazione Libri italiani accessibili (LIA). A decorrere dall'anno 2023 alla Fondazione di cui al primo periodo è riconosciuto un contributo pari a 300.000 euro annui.


CONTRIBUTO SULL’ACQUISTO DI BIGLIETTI AEREI  (Art. 1, comma 687, l. 178/2020)

Le misure adottate, in breve

E ’ riconosciuto un contributo per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania fino al 31 dicembre 2022 nel limite delle risorse disponibili (25 milioni per il 2021 e 25 milioni per il 2022) per i cittadini residenti nel territorio della Regione siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie: a) studenti universitari fuori sede; b) persone con disabilità grave in possesso della certificazione ex art. 3 c.3 Legge n. 104/1992; c) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000euro; d) migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000 euro.

 

Il testo della legge di bilancio

Comma 687. II Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di garantire la continuità del servizio, provvede ad assicurare la continuità dei collegamenti interregionali di cui al comma 683, nel limite delle risorse destinate allo scopo, fino all'affidamento dei servizi di cui al comma 684 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  (Art. 1, comma 790, l. 178/2020)

Le misure adottate, in breve

Per evitare i disservizi sul trasporto scolastico che continuano ad imperversare dall’inizio dell’anno, si istituisce uno specifico fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021 per il trasporto scolastico. Si ricorda che col Decreto Agosto era già stata autorizzata una spese di altri 150 milioni di euro aggiuntivi per il trasporto scolastico degli ultimi mesi dell’anno 2020.

 

Il testo della legge di bilancio

Comma 790. Al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'istruzione e con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto e le assegnazioni ai singoli comuni, tenendo anche conto di quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

 

SVILUPPO E AMPLIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI  (Art. 1, comma 791, l. 178/2020)

Le misure adottate, in breve

Gli incrementi di risorse economiche disposti in favore del Fondo di solidarietà comunale dalla norma in esame, devono essere utilizzati per lo sviluppo e l’ampliamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario (oltre ad innalzare il numero dei posti disponibili negli asilo nido comunali).

Si ricorda che il Fondo di solidarietà comunale serve a finanziare i comuni anche con finalità di perequazione, ed è alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi. Esso è stato istituito dall'articolo 1, comma 380, della legge di stabilità per il 2013 (legge 228/2012) in ragione della nuova disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), che ha attribuito ai comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato. La dotazione annuale del Fondo è definita per legge ed è in parte assicurata, come detto, attraverso una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente. Nella legge di bilancio per il 2020, il Fondo presentava una dotazione pari a 6.546,3 milioni per il 2020, 6.646,3 milioni per il 2021 e 6.746,3 milioni per il 2022; oggi si prevede per lo sviluppo ed ampliamento dei servizi sociali comunali un incremento di 215.923.000 euro per l’anno 2021, 254.923.000 euro per l’anno 2022, 299. 923.000 euro per l’anno 2023, 345.923.000 euro per l’anno 2024, 390.923.000 euro per l’anno 2025, 442.923.000 euro per l’anno 2026, 501.923.000 euro per l’anno 2027, 559.923.000 euro per l’anno 2028, 923.000 euro per l’anno 2029 e 650.923.000 euro a decorrere dall'anno 2030.

 

Il testo della legge di bilancio

Comma 791. Al fine di incrementare le risorse da destinare allo sviluppo e all'ampliamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e il livello di servizio in relazione all'aumento del numero di posti disponibili negli asilo nido comunali, la dotazione del fondo di solidarietà  comunale è incrementata di 215.923.000 euro per l'anno 2021, di 254.923.000 euro per l'anno 2022, di 299.923.000 euro per l'anno 2023, di 345.923.000 euro per l'anno 2024, di 390.923.000 euro per l'anno 2025, di 442.923.000 euro per l'anno 2026, di 501.923.000 euro per l'anno 2027, di 559.923.000 euro per l'anno 2028, di 618.923.000 euro per l'anno 2029 e di 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030, con riferimento allo sviluppo dei servizi sociali, e di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per l'anno 2024, di 250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per il potenziamento degli asili nido.

 

AUMENTO ASSISTENTI SOCIALI  (Art. 1, comma 797, 798, 799,  l. 178/2020)

Le misure adottate, in breve

Al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali per raggiungere un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali per arrivare ad un rapporto di un assistente sociale ogni 5.000 abitanti residenti in un ambito sociale, e poi traguardare l’obiettivo di servizio di 1 assistente sociale ogni 4.0000 abitanti, si prevede di dare:

1. un contributo di 40.000 euro per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’ambito per un numero eccedente il rapporto 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto 1 a 5.000;

2. un contributo di 20.000 euro per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’ambito in numero eccedente il rapporto 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto 1 a 4.000.

In ogni caso la spesa totale non potrà superare 180 milioni di euro annui.


Il testo della legge di bilancio

Comma 797. Al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000,n. 328, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000, è attribuito, a favore di detti ambiti, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

Comma 798 - Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;

b) la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali di cui alla lettera a) per area di attività.

Comma 799 - Il contributo di cui al comma 797 è attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 798, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto del Fondo. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e sono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli ambiti territoriali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita ai sensi del secondo periodo, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 797 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 798.

 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E REGIONALE (Art.1, comma 816, l. 178/2020)

Le misure adottate, in breve

Vengono stanziati 200 milioni di euro per potenziare il servizio di traporto pubblico locale e regionale, incluso quello per gli studenti, da utilizzare per i casi in cui il coefficiente di riempimento dei mezzi di trasporto prima del COVID-19 fosse oggi superiore a quello oggi ammesso.


Il testo della legge di bilancio

Comma 816. Al fine di consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo precedente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'emanazione del decreto di cui al terzo periodo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Per le finalità di cui al presente comma, le regioni e i comuni, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al primo periodo, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le risorse di cui al primo periodo, ripartite sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del decreto di cui al comma 1-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Eventuali risorse residue possono essere utilizzate, nell'anno 2021,per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

 

ALTRI FONDI D’INTERESSE PER LA DISABILITÀ  (Art. 1, comma 803 e 804, l. 178/2020)

Le misure adottate, in breve

FONDO POVERTA’: A decorrere dall’anno 2021, la dotazione del Fondo Povertà è incrementata di 2 milioni di euro, ma è ridotta di 2 milioni di euro la dotazione del Fondo Nazionale Politiche Sociali;

FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI: A decorrere dall’anno 2021 il Fondo Nazionale Politiche Sociali è ridotto di 2 milioni di euro.


Il testo della legge di bilancio

Comma 803 - La dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Comma 804 - La dotazione del Fondo per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è ridotta di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.


SPAZI RISERVATI PER IL PARCHEGGIO GRATUITO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ (Art.1, commi 819 e 820  l. 178/2020)

Le misure adottate, in breve

Si istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di 3 milioni di euro per l’anno 2021, e 6 milioni di euro per l’anno 2022, per fornire contributi ai Comuni che con ordinanza adottata entro il 30 giugno 2021 istituiscano spazi riservati per il parcheggio gratuito, sia delle persone con disabilità munite di contrassegno, sia delle donne in gravidanza.

Infatti, oggi l’art. 381 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada prevede che il Comune “stabilisce, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e può prevedere, altresì, la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.” Quindi oggi il Comune è obbligato, nelle zone di sosta a pagamento, a lasciare per le persone con disabilità un posto riservato gratuito, ogni 50 o frazione di 50, potendo stabilire un numero maggiori di posti riservati gratuiti o eventualmente la possibilità di parcheggiare anche nei parcheggi non riservati gratuitamente. Ma tale opzione è solo facoltativa per i Comuni e con tale contributo si ritiene di promuovere maggiormente tale scelta.

 

Il testo della legge di bilancio

Comma 819 - Al fine di favorire la mobilità urbana ed extraurbana, anche con riferimento alla mobilità delle persone con disabilità, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6 milioni di euro per l'anno 2022, destinato all'erogazione, nei limiti delle risorse disponibili per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di contributi in favore dei comuni che, con ordinanza adottata entro il 30 giugno 2021 ai sensi dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, provvedono a istituire spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale ovvero delle donne in stato di gravidanza.

Comma 820 - Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri di determinazione dell'importo del contributo riconoscibile a ciascun comune a valere sulle risorse di cui al comma 819, nonché le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché di erogazione del contributo stesso.

 

CONCORSO STATALE AGLI ONERI SOSTENUTI DALLE REGIONI PER ALCUNE TIPOLOGIE DI INDENNIZZI (Art. 1, comma 821, l. 178/2020)

Le misure adottate, in breve

Si prevede un concorso statale agli oneri sostenuti dalle regioni per gli indennizzi per danni da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie, con una dotazione di 50 milioni di euro.

N.B. Rimane fermo quanto stabilito ai precedenti commi 440 e 441 sulla dotazione per adeguare gli indennizzi ed allargare il riconoscimento dei medesimi anche ai danneggiati da talidomide nati negli anni 1958 e 1966.

 

Il testo della legge di bilancio

Comma 821. Al fine di concorrere agli oneri sostenuti dalle regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Il fondo di cui al periodo precedente è ripartito tra le regioni interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 28 febbraio 2021, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.

 

INCLUSIONE SCOLASTICA (Art. 1, commi 960-961-962-963, l. 178/2020)

Le misure adottate, in breve

Dei commi importantissimi che contengono molte azioni mirate a sostenere e far attuare il vero cambiamento di paradigma per l’inclusione scolastica, accompagnando, quindi, la riforma della disciplina in favore degli alunni con disabilità con il Decreto Legislativo n. 66/2017, in primis, e gli altri decreti attuati della riforma “La Buona Scuola”.

Innanzitutto si stabilisce che l’organico del potenziamento che ciascuna scuola ha a disposizione (per meglio modulare 27 attività di potenziamento delle competenze degli alunni, modalità di inclusione scolastica, ecc.) venga incrementato e che comunque si dia un maggior peso agli insegnanti con specializzazione sul sostegno, garantendone, in tale organico, 5.000 in più per il prossimo anno scolastico 2021/2022, 11.000 in più per l’a.s. 2022/2023 e poi 9.000 in più a partire dall’a.s. 2023/2024. In totale per l’incremento dell’intero organico del potenziamento (incluso dei docenti di sostegno afferente a questo) si stanziano le seguenti somme: 62,76 milioni per l’anno 2021, 321,34 milioni per il 2022, 699,43 per l’anno 2023, 916,36 milioni per il 2024 e il 2025, 924,03 milioni per il 2026, 956,28 milioni per l’anno 2027, 1 miliardo e 3,988 milioni per il 2028, 1 miliardo e 31,52 milioni per l’anno 2029.

Altra novità, è lo stanziamento di 10 milioni di euro per curare la formazione in servizio obbligatoria per i docenti curriculari che abbiano in classe alunni con disabilità sui temi dell’inclusione scolastica e sulla corresponsabilità. Si stabilisce una formazione non inferiore a 25 ore, presumibilmente da svolgere nelle prime due settimane di settembre prima di prendere in carico la classe in cui frequenta l’alunno con disabilità.

Altri 10 milioni di euro sono stanziati per l’acquisto e la manutenzione di attrezzature tecniche e sussidi didattici per favorire l’inclusione degli alunni con disabilità; in tale spesa è prevista anche l’acquisizione di servizi necessari per il miglior utilizzo delle attrezzature e dei sussidi stessi.

N.B. Si chiarisce in ogni caso che tutti gli interventi per insegnati di sostegno e assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione spettano solo per gli alunni con disabilità e non già per quelli con Disturbi Specifici per l’Apprendimento (DSA), che accedono, invece, alle specifiche misure di cui alla Legge n. 170/2010.

 

Il testo della legge di bilancio

Comma 960 - All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 366 è inserito il seguente:

«366-bis. Allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, il fondo di cui al comma 366 è rifinanziato in misura pari a 62,76 milioni di euro nell'anno 2021, a 321,34milioni di euro nell'anno 2022, a 699,43 milioni di euro nell'anno 2023, a 916,36 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 924,03 milioni di euro nell'anno 2026, a 956,28 milioni di euro nell'anno 2027, a 1.003,88 milioni di euro nell'anno 2028 e a 1.031,52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. La dotazione dell'organico dell'autonomia, a valere sulle risorse di cui al primo periodo, è incrementata di 5.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, di 11.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e di 9.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024. Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma, disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. All'incremento derivante dall'attuazione del presente comma non si applicano le disposizioni del comma 373».

Comma 961 - Il fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021 destinati alla realizzazione di interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità. Tale formazione è finalizzata all'inclusione scolastica dell'alunno con disabilità e a garantire il principio di contitolarità nella presa in carico dell'alunno stesso. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità attuative, prevedendo il divieto di esonero dall'insegnamento, i criteri di riparto, le condizioni per riservare la formazione al solo personale non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, la determinazione delle unità formative comunque non inferiori a 25 ore di impegno complessivo, i criteri e le modalità di monitoraggio delle attività formative di cui al presente comma.

Comma  962 - Al fine di realizzare l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/ 2023 e 2023/2024 sono stanziati 10 milioni di euro per l'acquisto e la manutenzione di attrezzature tecniche e di sussidi didattici di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per l'acquisizione di servizi necessari al loro miglior utilizzo, destinati alle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con disabilità certificata ai sensi della citata legge n. 104 del 1992. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse dedicate e il relativo monitoraggio.

Comma 963 - Al fine di regolare l'assegnazione delle risorse professionali di sostegno didattico e di assistenza specialistica, agli alunni con disturbi specifici di apprendimento diagnosticati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, spettano esclusivamente le misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5 della citata legge n. 170 del 2010, senza l'impiego delle risorse professionali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, erogate in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

 

POTENZIAMENTO ORGANICO COMMISSIONI MEDICHE PER INVALIDITA’ CIVILE (Art. 1, comma 1034, l. 178/2020)

Le misure adottate, in breve

Si prevede l’assunzione a tempo indeterminato, da parte dell’Inps, di 189 medici per l’attività medico legale in materia di invalidità civile e previdenziale.


Il testo della legge di bilancio

Comma 1034 -  Al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni relative agli invalidi civili di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale affidate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è autorizzato, per il biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, 189 unità di personale nella qualifica di medico di primo livello per l'assolvimento delle funzioni medico-legali di propria competenza, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica.

 

DISCRIMINAZIONI E VIOLENZA DI GENERE (Art.1, comma 1134, 1135, 1136 , l. 178/2020)

Le misure adottate, in breve

Si attiva un Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere con una dotazione di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Si parla espressamente che il Fondo debba essere utilizzato, oltre che per attività di promozione della libertà femminile e di genere, anche per “attività di prevenzione e contrasto delle forme di violenza e di discriminazione fondate sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”.

Accederanno alle risorse del Fondo solo le associazioni che rechino nel loro statuto “la finalità e l’obiettivo rivolto alla promozione della libertà femminile e di genere e alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni di genere” e non sembra quindi che potranno accedere le associazioni che si occupano di discriminazione per condizione di disabilità tout court, pur avendo una expertise a volte specifica proprio sulla condizione femminile e di genere vissuta dalle persone con disabilità. Ma si attendono sul punto i provvedimenti attuativi, che forse chiariranno meglio l’opportunità di far rientrare anche tali associazioni, a fronte di specifici e stringenti requisiti che valorizzino ciò. 

 

Il testo della legge di bilancio

Comma 1134. Al fine di garantire le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto delle forme di violenza e discriminazione fondate sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità ai sensi degli articoli 1 e 3 della Costituzione, nonché della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito un fondo denominato «Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere», con una dotazione di 2.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

1135. Sono destinatarie delle risorse del Fondo di cui al comma 1134 le associazioni del Terzo settore, come definite ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che:

a) rechino nello statuto finalità e obiettivi rivolti alla promozione della libertà femminile e di genere e alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni di genere;

b) svolgano la propria attività da almeno tre anni e presentino un curriculum dal quale risulti lo svolgimento  di  attività documentate in attuazione delle finalità di cui alla lettera a).

Comma 1136 - Il Fondo di cui al comma 1134 à destinato al sostegno delle spese di funzionamento e di gestione delle associazioni di cui al comma 1135, comprese le spese per il personale formato e qualificato, nonché al recupero e alla rieducazione dei soggetti maltrattanti.





fonte:http://www.handylex.org/news/2021/01/29/misure-della-legge-di-bilancio-per-l-anno-2021-di-interesse-per-le-persone-con-disabilit-loro-familiari-e-associazioni#assegno%20universale